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2023/001/SA-LAV/MI

Facendo seguito alla circolare n. 280/2022 del 3 novembre scorso ed alla precedente di inizio anno (la n. 37 del 27 gennaio 2022), si informa che il 27 dicembre scorso tutte le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali di categoria hanno condiviso l’allegata intesa, inviata contestualmente alla competente Direzione del Ministero del Lavoro, di modifica del precedente accordo istitutivo del Fondo, sottoscritto il 18 luglio 2018.

Come noto, in assenza di accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, le aziende del settore sarebbero nuovamente confluite nel F.I.S. - Fondo di Integrazione Salariale, con l’applicazione immediata della maggiore aliquota prevista dal decreto legislativo n. 148/2015 come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Le novità previste dall’accordo sono le seguenti:

  • l’ampliamento della platea dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo, comprendendo anche i datori di lavoro aventi un solo dipendente (articolo 1 dell’accordo 27/12/2022);
  • l’adeguamento in termini di importi, causale e durata, della prestazione denominata “Assegno di integrazione salariale” (articolo 6 dell’accordo 27/12/2022);
  • l’introduzione della “staffetta generazionale” (articolo 12ter del decreto-legge n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022). Come noto, tale istituto prevede il versamento di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, con contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (articolo 6 dell’accordo 27/12/2022);
  • cessa a fine 2022 l’impegno delle aziende al versamento del 50% delle trattenute effettuate nei casi di malattia breve e reiterata ai sensi dell’articolo 46 del CCNL 6.12.2016 e dell’articolo 42 del CCNL Utilitalia 10.7.2016 (articolo 9 dell’accordo 27/12/2022).

Si informa inoltre che nel decreto-legge 29/12/2022 n. 198 (articolo 9, terzo comma) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (“Millleproroghe 2022”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre, è prevista la proroga al 30 giugno 2023 della possibilità di sottoscrivere le intese in oggetto; ciò consentirà quindi alle Parti di apportate all’accordo eventuali ulteriori modifiche condivise.

» 03.01.2023
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